Stati
TITOLO I: PREAMBOLO
Articolo 1
Viene costituita, ai sensi della legge del 1 luglio 1901, un'associazione senza scopo di lucro “SUMUS”, la
cui durata è illimitata.
Sezione 2
La sede legale dell'associazione è fissata in: 19, bis rue des Poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine . Può essere trasferito in qualsiasi altro luogo per semplice decisione del Consiglio Direttivo.
Articolo 3
In un contesto in cui l’Umanità si trova ad affrontare sfide importanti, l’associazione si propone di avviare, co-costruire, con quante più persone possibile, e promuovere nuovi comportamenti tra tutti, permettendo infine a tutti di vivere in armonia con se stessi, con gli altri e più in generale con il pianeta, la natura e gli animali.
L'associazione promuoverà attraverso le sue azioni l'emergere di una nuova coscienza umana che porterà al dispiegamento di un nuovo paradigma più virtuoso e sostenibile.
Questo paradigma, profondamente rispettoso del vivente, indurrà gradualmente cambiamenti ecologici, tecnologici, economici, finanziari, educativi, mediatici e artistici ... dove ogni individuo può essere reso consapevole della sua singolarità, delle sue potenzialità e dei suoi talenti per trovare il suo posto giusto nella società e dove le persone giuridiche e le comunità possono lavorare per il benessere generale, in un ecosistema benevolo e responsabile.
Apolitica ed ecumenica, l'associazione fa anche parte della dinamica portata dalle Nazioni Unite nell'ambito dell'agenda 2030 di 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.
Promuoverà qualsiasi azione atta a rafforzare la parità di genere in tutti i settori.
Decisamente ottimista, positivo e lungimirante, svilupperà ogni iniziativa intellettuale, scientifica, spirituale, artistica, culturale ed educativa e, a tal fine, organizzerà dibattiti, convegni, seminari, ricevimenti, università effimere, in qualsiasi forma che lo consenta apertura dei cuori e delle coscienze sulle principali questioni planetarie.
Sosterrà e parteciperà a qualsiasi iniziativa sperimentale e innovativa e sosterrà qualsiasi progetto relativo al suo scopo.
Si autorizza a stipulare qualsiasi contratto di società con persone fisiche e giuridiche che le consenta di rafforzare la sua azione e la sua influenza.
Articolo 4
L'associazione è composta da membri statutari, membri onorari e membri.
I membri possono essere persone fisiche o giuridiche.
Sono membri statutari:
- le persone che hanno contribuito alla stesura dello statuto e hanno contribuito a sviluppare il progetto dell'associazione.
- tutte le persone che sono state presentate da due membri effettivi e approvate dal consiglio di amministrazione.
L'elenco dei componenti effettivi sarà redatto e tenuto aggiornato in apposito registro sottoscritto dal presidente della segreteria.
I membri statutari hanno diritto di voto nell'assemblea generale.
Le persone giuridiche sono rappresentate dai loro legali rappresentanti in carica o da qualsiasi altra persona la cui autorizzazione sia stata notificata all'associazione.
Il titolo di socio onorario può essere conferito dal consiglio direttivo a chiunque aderisca al presente statuto e dimostri un grande interesse per le attività dell'associazione.
Articolo 5: Ammissioni
Per far parte dell'associazione, l'adesione deve essere presentata da un membro statutario.
Articolo 6 : Ritiri
L'iscrizione viene persa da:
- dimissioni inviate mediante lettera con avviso di ricevimento al Presidente dell'associazione o consegnate a mano contro dimissione; non deve essere motivato dal dimissionario;
- annullamento per inosservanza di statuti, regolamenti interni, mancato pagamento dei contributi o per gravi motivi che arrechino danno morale o materiale all'associazione e ai suoi associati.
La revoca è pronunciata dal consiglio di amministrazione, previo invito del membro interessato a presentare al consiglio le sue osservazioni scritte sui fatti di cui è imputato.
- la morte del membro.
Articolo 7: Risorse e Contributi
Le risorse dell'associazione sono costituite da:
- contributi dei suoi membri;
- reddito di attività derivante dall'esercizio dell'oggetto sociale e risorse derivanti dalla sua attività;
- sovvenzioni pubbliche o private di qualsiasi tipo;
- i proventi donati a beneficio degli amici di SUMUS tramite la King Baudouin Foundation;
- proventi di beni e valori di ogni genere appartenenti all'associazione.
Gli importi dei contributi sono fissati ogni anno, secondo la categoria dei membri e secondo la personalità giuridica dei membri, con delibera dell'assemblea generale, su proposta del consiglio di amministrazione.
TITOLO II - Amministrazione e funzionamento
Articolo 8: Consiglio di Amministrazione
Una composizione :
L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 4 membri ad un massimo di 18 membri.
È composto da membri statutari.
Sono nominati ed eletti dall'assemblea costituente dell'associazione, quindi eletti o riconfermati ogni tre anni dall'assemblea generale.
Membri facoltativi:
Oltre a questi membri, il consiglio di amministrazione può includere due membri aggiuntivi eletti dall'assemblea generale a maggioranza dei voti come definito nel successivo articolo 13, su presentazione del consiglio di amministrazione.
Le persone nominate o elette nel consiglio di amministrazione diventano ipso facto membri statutari dell'associazione ai sensi dell'articolo 4 dello statuto per la durata del loro mandato.
Il consiglio di amministrazione istituisce un ufficio che comprende: un presidente, un segretario generale e un tesoriere.
Il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza semplice e, in caso di parità di voti, il voto del presidente è determinante.
B/ Durata della carica e rinnovo:
I membri del consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni per un periodo di 3 anni che termina al termine dell'assemblea ordinaria convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio trascorso e che si tiene nell'esercizio in carica.
I membri uscenti sono rieleggibili.
In caso di comprovata vacanza di uno o più incarichi di amministratore, il consiglio di amministrazione può sostituirli temporaneamente per cooptazione.
Le funzioni degli amministratori cooptati scadono alla data in cui scadono normalmente le funzioni degli amministratori da essi sostituiti.
C / Riunioni e votazioni:
Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, e ogniqualvolta gli interessi dell'associazione lo richiedano, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei membri ex officio del consiglio di amministrazione.
Il consiglio di amministrazione può deliberare indipendentemente dal numero degli amministratori presenti, purché siano presenti d'ufficio 3 membri.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.
Delle riunioni del consiglio di amministrazione è redatto un verbale sottoscritto dall'amministratore nominato relatore della riunione e dal presidente.
D/ M issioni del consiglio di amministrazione :
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per assumere ogni decisione riguardante la gestione o l'amministrazione dell'associazione.
Il consiglio direttivo elegge tra i suoi soci il presidente dell'associazione, propone e valida la composizione dell'ufficio cui spetta l'attuazione delle decisioni assunte dal consiglio direttivo.
Il consiglio direttivo propone all'assemblea generale che convalida il costo delle adesioni dei soci e il regolamento interno dell'associazione.
Convalida le adesioni dei soci e fissa le deleghe conferite al presidente, ai membri della carica, nonché ad ogni altro membro incaricato di svolgere una specifica azione per conto dell'associazione.
Il consiglio di amministrazione decide:
- la politica generale dell'associazione;
- l'acquisizione o l'alienazione di qualsiasi proprietà dell'associazione;
- procedere con il prestito;
- di farsi garante delle operazioni necessarie ed utili all'associazione;
- la validazione dei budget di investimento e di esercizio proposti dall'ufficio ea seguito dell'impegno di spesa e dell'esecuzione di
Il consiglio di amministrazione convalida il finanziamento dei progetti.
Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea generale, proprio come i suoi membri che rispondono del loro mandato all'assemblea generale.
Gli amministratori non vengono pagati.
Articolo 9: Ufficio
A/ Composizione e durata :
I membri della carica sono nominati per un periodo di tre anni, su proposta del consiglio di amministrazione. L'Ufficio di presidenza è composto da:
- un presidente;
- un segretario generale;
- un tesoriere.
Il presidente deve essere eletto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione. Il segretario generale e il tesoriere sono proposti e nominati dal consiglio di amministrazione.
I membri del consiglio di amministrazione possono, su proposta del presidente, partecipare alle riunioni dell'ufficio di presidenza.
B / Poteri:
L'ufficio è responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea.
Attua i principali orientamenti decisi dal Consiglio di Amministrazione e quelli votati in assemblea generale.
Gestisce quotidianamente l'associazione, redige il bilancio, i conti ed i preventivi che presenta al consiglio direttivo per essere poi validati dall'assemblea generale.
È competente per l'amministrazione dell'associazione e può prendere qualsiasi decisione che non rientri espressamente nei poteri riservati al consiglio di amministrazione o all'assemblea generale.
L'Ufficio di presidenza si riunisce almeno 4 volte l'anno, e ogniqualvolta sia necessario, su richiesta del Presidente mediante semplice lettera o con qualsiasi altro mezzo (convocazione elettronica, telefono, ecc.).
Articolo 10 : residente P
Il presidente cura il buon funzionamento dell'Associazione.
Lo rappresenta in tutti gli atti della vita civile presso tutti i terzi e le organizzazioni private o pubbliche.
Ha la capacità di citare in giudizio per l'associazione e la rappresenta in giudizio davanti a tribunali di ogni tipo.
Il presidente convoca le assemblee generali, il consiglio di amministrazione e l'ufficio.
In caso di assenza o malattia è sostituito dal segretario generale e, in caso di sua assenza, da un membro del consiglio di amministrazione da quest'ultimo nominato.
Il presidente presenta un rapporto morale all'assemblea generale ordinaria.
Assume e revoca i dipendenti e collaboratori dell'associazione e ne fissa il compenso d'intesa con la carica e il consiglio di amministrazione.
Il presidente può delegare al segretario generale parte dei suoi poteri necessari al buon funzionamento dell'associazione, il segretario generale deve poi riferire a lui, nonché al consiglio direttivo.
Articolo 11: il segretario generale
Il segretario generale assiste il Presidente negli atti di gestione quotidiana dell'associazione.
Scrive i verbali delle riunioni dell'assemblea generale e del consiglio di amministrazione, nonché i verbali delle riunioni dell'ufficio.
Si occupa di tutti gli scritti e la corrispondenza riguardanti il funzionamento dell'associazione, ad eccezione di quelli riguardanti la contabilità.
Tiene il registro speciale previsto dall'articolo 5 della legge 1 luglio 1901 e dagli articoli 6 e 31 del decreto 16 agosto 1901 e assicura l'esecuzione degli adempimenti prescritti da tali articoli.
Articolo 12: il tesoriere
D'intesa con il Presidente, il tesoriere può aprire qualsiasi conto corrente e può svolgere qualsiasi lavoro.
nel breve termine dei fondi disponibili nel quadro delle leggi e dei regolamenti in vigore.
Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei conti dell'associazione.
Organizza il controllo del budget e assicura un monitoraggio regolare del flusso di cassa dell'associazione.
Con il segretario generale prepara piani e budget e li sottopone all'ufficio per la presentazione al consiglio di amministrazione.
Tutte le spese superiori a 5.000 euro devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione e convalidate dal Presidente.
Articolo 13 : il collegio dei soci maggiori
È composto da contribuenti e promotori di personalità fisiche o morali, che apportano con il loro contributo sussidio sostanziale e ricchezza creativa all'associazione.
Consiglia l'associazione sui suoi principali orientamenti e sui suoi progetti.
Si invita a riunirsi su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente.
Tali personalità sono nominate dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e su libera candidatura.
Articolo 14 : membri onorari
Sono proposti dal Presidente al Consiglio Direttivo per i contributi, gli aiuti e il sostegno forniti all'associazione.
Il loro status non dà loro diritto a partecipare agli organi dell'associazione, ma sono invitati ai vari eventi organizzati da quest'ultima.
Articolo 15 : l'assemblea generale ordinaria
A/ Composizione, convocazione, funzionamento:
L'assemblea si tiene almeno una volta all'anno alla data fissata dal consiglio di amministrazione su invito individuale del presidente, inviato quindici giorni prima della data fissata.
Può essere convocato anche su richiesta indirizzata al presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei soci dell'associazione, ovvero dalla maggioranza dei componenti del consiglio direttivo.
La convocazione è accompagnata dall'ordine del giorno accettato dall'ufficio su proposta del presidente o, eventualmente, del gruppo che ha richiesto la convocazione dell'assemblea ai sensi del comma precedente.
Possono essere discussi solo i punti all'ordine del giorno.
La convocazione è effettuata dal presidente o dal segretario incaricato dal presidente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure inviata mediante mezzo telematico attuato alle condizioni di cui all'articolo 120-1 del decreto del 23 marzo, 1967, all'indirizzo di posta elettronica specificato dall'iscritto.
Per deliberare validamente, l'assemblea ordinaria deve riunire almeno la metà dei soci presenti o rappresentati.
Qualora tale condizione non sia soddisfatta, l'assemblea viene nuovamente convocata nelle forme e nei termini sopra previsti.
Durante questa seconda riunione l'assemblea delibera validamente indipendentemente dal numero dei soci presenti o rappresentati.
L'incontro può essere tenuto in videoconferenza.
Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.
Un membro ha la possibilità di farsi rappresentare da un altro membro di sua scelta che ha diritto di voto, ma nessun membro può ricoprire il mandato di più di 3 membri oltre al proprio mandato.
B / poteri :
L'assemblea generale ordinaria ha i seguenti poteri di common law:
- approva i budget annuali di esercizio e di investimento;
- stabilisce gli orientamenti generali dell'associazione e adotta i regolamenti interni;
- si procede all'elezione e al rinnovo degli amministratori, i candidati devono rendere nota la propria candidatura almeno 8 giorni prima della convocazione dell'assemblea indirizzata dal presidente;
- delibera sulla relazione di attività del consiglio di amministrazione, sul conto economico, sullo stato patrimoniale e sulla destinazione dei risultati d'esercizio;
- dà scarico della loro gestione agli amministratori.
Articolo 15: Assemblea Generale Straordinaria
L'assemblea generale straordinaria ha la competenza esclusiva di modificare gli statuti, di modificare i regolamenti interni, di decidere sullo scioglimento dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio dell'associazione, di decidere sulla sua fusione con qualsiasi altra associazione, o sull'ulteriore sua affiliazione. ad un'unione di associazioni, su proposta del consiglio direttivo.
Viene convocata secondo le stesse procedure dell'assemblea generale ordinaria.
Per deliberare validamente, l'assemblea generale straordinaria deve riunire almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati.
In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, l'assemblea viene riconvocata nelle stesse forme di cui all'articolo 12 e può quindi deliberare indipendentemente dal numero dei componenti presenti o rappresentati.
Le decisioni dell'assemblea generale straordinaria sono prese a maggioranza di due terzi.
Articolo 16: donazioni
Con l'accordo del consiglio di amministrazione, l'associazione può essere tenuta a dare a un'associazione senza scopo di lucro oa ricevere donazioni o lasciti in conformità con gli obiettivi definiti nell'articolo 3 del presente statuto.
Articolo 17: scioglimento
In caso di scioglimento pronunciato ai sensi dell'articolo 16, il consiglio di amministrazione nomina uno o più sindaci incaricati, sotto il suo controllo, della liquidazione e dell'utilizzo dei beni sociali per uno scopo conforme a quello dell'Associazione. .
Fatto a Neuilly, il 20 febbraio 2020
Madame Hélène MOLINARI Presidente