Stati

TITOLO I: PREAMBOLO

Articolo 1

Viene costituita un'associazione denominata "SUMUS" come organizzazione senza scopo di lucro, in conformità alla legge del 1° luglio 1901.
La sua durata è illimitata.

Articolo 2

La sede legale dell'associazione è situata in: 19 bis rue des poissonniers, 92200 Neuilly-sur-Seine . Può essere trasferita in qualsiasi altra sede con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 3

In un contesto in cui l'umanità si trova ad affrontare sfide importanti, l'associazione si propone di avviare, co-creare con quante più persone possibile e promuovere nuovi comportamenti che consentiranno a tutti di vivere in armonia con se stessi, con gli altri e, più in generale, con il pianeta, la natura e gli animali.

L'associazione, attraverso le sue azioni, promuoverà l'emergere di una nuova coscienza umana che porterà all'implementazione di un nuovo paradigma più virtuoso e sostenibile.

Questo paradigma, profondamente rispettoso della Vita, indurrà gradualmente cambiamenti ecologici, tecnologici, economici, finanziari, educativi, mediatici e artistici… dove ogni individuo potrà essere portato a prendere coscienza della propria unicità, del proprio potenziale e dei propri talenti per trovare il proprio giusto posto nella società e dove le entità giuridiche e le comunità potranno lavorare per il benessere generale, in un ecosistema attento e responsabile.

Apolitica ed ecumenica, l'associazione si inserisce anche nella dinamica guidata dalle Nazioni Unite nel quadro dell'agenda 2030 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile.

Promuoverà qualsiasi azione che rafforzi la parità di genere in tutti gli ambiti.

Risolutamente ottimista, positiva e lungimirante, svilupperà tutte le iniziative intellettuali, scientifiche, spirituali, artistiche, culturali ed educative e, a tal fine, organizzerà dibattiti, convegni, seminari, ricevimenti, università effimere, in qualsiasi forma che permetta di aprire i cuori e le coscienze alle grandi questioni planetarie.

Sosterrà e parteciperà a qualsiasi iniziativa sperimentale e innovativa e sosterrà qualsiasi progetto correlato al suo scopo.

Si riserva il diritto di stipulare qualsiasi accordo di partnership con persone fisiche e giuridiche che possa rafforzare la sua azione e la sua influenza.

Articolo

L'associazione è composta da soci effettivi, soci onorari e soci ordinari.
I soci possono essere persone fisiche o giuridiche.

I membri statutari includono:

  • le persone che hanno contribuito alla stesura dello statuto e hanno contribuito a sviluppare il progetto dell'associazione.
  • tutte le persone che sono state nominate da due membri statutari e approvate dal consiglio di amministrazione.

L'elenco dei soci effettivi sarà redatto e tenuto aggiornato in apposito registro sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci effettivi hanno diritto di voto nell'assemblea generale.

Le persone giuridiche sono rappresentate dai loro legali rappresentanti in carica o da qualsiasi altra persona la cui autorizzazione sia stata notificata all'associazione.

Il titolo di socio onorario può essere conferito dal consiglio direttivo a chiunque aderisca al presente statuto e dimostri un profondo interesse per le attività dell'associazione.

Articolo 5: Ammissioni

Per entrare a far parte dell'associazione, l'iscrizione deve essere presentata da un socio statutario.

Articolo 6 : Recessi

L'iscrizione si perde nei seguenti casi:

  • dimissioni indirizzate mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente dell'associazione o consegnate a mano contro ricevuta; non devono essere giustificate dal socio dimissionario;
  • Espulsione per inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni, mancato pagamento delle quote associative o per grave causa che arrechi danno morale o materiale all'associazione e ai suoi associati.

L'espulsione è decisa dal consiglio di amministrazione, dopo che il socio interessato è stato preventivamente invitato a presentare al consiglio le sue osservazioni scritte sui fatti di cui è accusato.

  • la morte del membro.

Articolo 7: Risorse e contributi

Le risorse dell'associazione sono costituite da:

  • delle quote associative;
  • ricavi derivanti dalle attività derivanti dall'esercizio del suo oggetto sociale e risorse derivanti dalle sue attività;
  • sussidi pubblici o privati ​​di qualsiasi genere;
  • il ricavato verrà devoluto a beneficio degli amici di SUMUS tramite la Fondazione Re Baldovino;
  • redditi derivanti da beni e titoli di qualsiasi natura appartenenti all'associazione.

Le quote associative sono stabilite annualmente, in base alla categoria dei soci e alla loro condizione giuridica, con delibera dell'assemblea generale, su proposta del consiglio direttivo.

 

TITOLO II - Amministrazione e funzionamento 

Articolo 8: Consiglio di Amministrazione

A/ Composizione :

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 4 a un massimo di 18 membri.
È composto da soci effettivi.
Essi sono nominati ed eletti dall'assemblea costitutiva dell'associazione e poi eletti o rieletti ogni tre anni dall'assemblea generale.

Membri opzionali:

Oltre a questi membri, il consiglio di amministrazione può includere altri 2 membri eletti dall'assemblea generale a maggioranza come definito nell'articolo 13 di seguito, su presentazione del consiglio di amministrazione.

Le persone nominate o elette nel consiglio di amministrazione diventano automaticamente soci effettivi dell'associazione ai sensi dell'articolo 4 dello statuto per la durata del loro mandato.

Il consiglio di amministrazione forma al suo interno un comitato esecutivo che comprende: un presidente, un segretario generale e un tesoriere.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità, è decisivo il voto del presidente.

B/ Durata dell'incarico e rinnovo:

I membri del consiglio di amministrazione restano in carica per un periodo di 3 anni, che termina alla chiusura dell'assemblea generale ordinaria convocata per deliberare sui conti dell'esercizio finanziario trascorso e che si tiene nell'anno di scadenza del mandato del direttore.

I membri uscenti sono rieleggibili.

In caso di comprovata vacanza di uno o più incarichi di amministratore, il consiglio di amministrazione può provvedere provvisoriamente alla loro copertura mediante cooptazione.

Il mandato degli amministratori cooptati termina alla data in cui normalmente sarebbe scaduto il mandato degli amministratori da loro sostituiti.

C/ Riunioni e votazioni:

Il consiglio direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e tutte le volte che gli interessi dell'associazione lo richiedano, su convocazione del presidente o su richiesta di almeno la metà dei membri d'ufficio del consiglio direttivo.

Il consiglio di amministrazione può deliberare qualunque sia il numero dei consiglieri presenti, purché siano presenti 3 membri di diritto.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Delle riunioni del consiglio di amministrazione viene redatto un verbale, firmato dal consigliere designato come relatore della riunione e dal presidente.

D/ Missioni del consiglio di amministrazione :

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per prendere tutte le decisioni riguardanti la gestione o l'amministrazione dell'associazione.

Il consiglio direttivo elegge tra i suoi membri il presidente dell'associazione, propone e approva la composizione del comitato esecutivo, che è responsabile dell'esecuzione delle decisioni prese dal consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo propone all'assemblea generale, che approva, il costo delle quote associative dei soci e il regolamento interno dell'associazione.

Convalida le adesioni dei soci e stabilisce le deleghe conferite al presidente, ai membri del consiglio direttivo, nonché a qualsiasi altro socio incaricato di svolgere un'azione specifica per conto dell'associazione.

Il consiglio di amministrazione decide:

  • della politica generale dell'associazione;
  • dell'acquisizione o della cessione di qualsiasi proprietà dell'associazione;
  • per procedere con il prestito;
  • fungere da garante per le operazioni necessarie ed utili all'associazione;
  • della convalida dei budget di investimento e di esercizio proposti dall'ufficio e a seguito dell'impegno delle spese e dell'esecuzione dei

Il consiglio di amministrazione approva il finanziamento dei progetti.

Il consiglio di amministrazione riferisce all'assemblea generale, così come i suoi membri, che rispondono del loro mandato all'assemblea generale.

Gli amministratori non vengono pagati.

Articolo 9: Ufficio

A/ Composizione e durata :

I membri del comitato esecutivo sono nominati per un mandato di tre anni, su proposta del consiglio di amministrazione. Il comitato esecutivo è composto da:

  • un presidente;
  • un segretario generale;
  • un tesoriere.

Il presidente deve essere eletto tra i membri effettivi del consiglio direttivo. Il segretario generale e il tesoriere sono nominati e nominati dal consiglio direttivo.

I membri del consiglio di amministrazione possono, su proposta del presidente, partecipare alle riunioni del comitato esecutivo.

B/ Poteri:

L'ufficio è responsabile dell'attuazione delle decisioni prese dal consiglio di amministrazione e dall'assemblea.

Attua le principali linee guida stabilite dal consiglio di amministrazione e quelle votate dall'assemblea generale.

Gestisce quotidianamente l'associazione, predispone il bilancio, i conti e i preventivi che presenta al consiglio direttivo per la successiva convalida da parte dell'assemblea generale.

Ha l'autorità di amministrare l'associazione e può prendere qualsiasi decisione che non rientri espressamente nei poteri riservati al consiglio direttivo o all'assemblea generale.

Il consiglio si riunisce almeno 4 volte l'anno e, quando necessario, su richiesta del presidente effettuata tramite lettera semplice o con qualsiasi altro mezzo (convocazione elettronica, telefono...).

Articolo 10 : Il Presidente

Il presidente assicura il buon funzionamento dell'Associazione.

La rappresenta in tutti gli atti della vita civile nei confronti di terzi e di organizzazioni private o pubbliche.

Ha la capacità di agire in giudizio per conto dell'associazione e di rappresentarla in tribunale presso giurisdizioni di ogni tipo.

Il presidente convoca le assemblee generali, il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.

In caso di assenza o malattia, è sostituito dal segretario generale e, in caso di impedimento, da un membro del consiglio direttivo da quest'ultimo designato.

Il presidente presenta una relazione morale all'assemblea generale ordinaria.

Assume e licenzia i dipendenti e i collaboratori dell'associazione e ne stabilisce la retribuzione in accordo con l'ufficio e il consiglio direttivo.

Il presidente può delegare al segretario generale alcuni dei suoi poteri necessari al buon funzionamento dell'associazione, il segretario generale dovrà in tal caso riferire a lui, nonché al consiglio direttivo.

Articolo 11: Il Segretario Generale

Il Segretario Generale assiste il Presidente nella gestione quotidiana dell'associazione.

Redige i verbali delle assemblee generali e delle riunioni del consiglio direttivo, nonché i resoconti delle riunioni dell'ufficio.

È responsabile di tutta la corrispondenza e degli scritti relativi al funzionamento dell'associazione, ad eccezione di quelli relativi alla contabilità

Tiene il registro speciale previsto dall'articolo 5 della legge del 1° luglio 1901 e dagli articoli 6 e 31 del decreto del 16 agosto 1901 e assicura l'espletamento delle formalità prescritte dai suddetti articoli.

Articolo 12: Il Tesoriere

Con l'approvazione del Presidente, il tesoriere può aprire qualsiasi conto bancario e può effettuare qualsiasi impiego

fondi a breve termine disponibili in base alle leggi e ai regolamenti applicabili.

Il tesoriere è responsabile della corretta tenuta dei conti dell'associazione.

Organizza il controllo del bilancio e garantisce il monitoraggio regolare del flusso di cassa dell'associazione.

Insieme al segretario generale, prepara i piani e i bilanci e li sottopone all'ufficio affinché li presenti al consiglio di amministrazione.

Tutte le spese superiori a 5.000 euro devono essere autorizzate dal consiglio di amministrazione e approvate dal presidente.

Articolo 13 : Il Collegio dei Soci Principali

È composta da individui o organizzazioni che contribuiscono e stimolano, fornendo un sostegno sostanziale e una ricchezza creativa all'associazione attraverso il loro coinvolgimento.

Fornisce consulenza all'associazione sui principali indirizzi e progetti.

È invitato a riunirsi su richiesta del consiglio di amministrazione o del presidente.

Tali soggetti vengono nominati dal consiglio di amministrazione su proposta del Presidente e sulla base di una candidatura aperta.

Articolo 14 : Soci onorari

Vengono nominati dal Presidente nel consiglio direttivo in virtù del contributo, dell'aiuto e del sostegno forniti all'associazione.

Il loro status non dà loro diritto a partecipare agli organi direttivi dell'associazione, ma sono invitati ai vari eventi organizzati dall'associazione.

Articolo 15 : L'Assemblea Generale Ordinaria

A/ Composizione, convocazione, operazione:

L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno nella data stabilita dal consiglio di amministrazione, su convocazione individuale del presidente, inviata quindici giorni prima della data fissata.

Può essere convocata anche su richiesta rivolta al presidente e sottoscritta da almeno un terzo dei soci dell'associazione o dalla maggioranza dei membri del consiglio direttivo.

La convocazione è corredata dall'ordine del giorno accettato dal consiglio su proposta del presidente o, se del caso, del gruppo che ha richiesto la convocazione dell'assemblea generale ai sensi del comma precedente.

Possono essere discussi solo gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione è effettuata dal presidente o dal segretario da lui delegato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure trasmessa tramite un mezzo di telecomunicazione elettronico attuato alle condizioni di cui all'articolo 120-1 del decreto del 23 marzo 1967, all'indirizzo elettronico indicato dal membro.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci.

Qualora tale condizione non si verifichi, l'assemblea viene nuovamente convocata nei modi e nei termini precedentemente previsti.

In questa seconda riunione l'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

La riunione può svolgersi tramite videoconferenza.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti dei membri presenti o rappresentati.

Un membro ha la possibilità di farsi rappresentare da un altro membro di sua scelta che abbia anch'egli diritto di voto, ma nessun membro può detenere le deleghe di più di 3 membri oltre alla propria.

B/ poteri :

L'assemblea generale ordinaria ha i seguenti poteri secondo il diritto comune:

  • Approva i bilanci annuali di esercizio e di investimento;
  • Stabilisce le linee generali dell'associazione e adotta i regolamenti interni;
  • Provvede all'elezione e al rinnovo degli amministratori, i quali devono presentare la propria candidatura almeno 8 giorni prima della convocazione dell'assemblea generale inviata dal presidente;
  • Decide sulla relazione sull'attività del consiglio di amministrazione, sul conto profitti e perdite, sul bilancio e sulla destinazione del risultato dell'esercizio;
  • Concede agli amministratori il congedo dalla loro gestione.

Articolo 15: Assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria ha il potere esclusivo di modificare lo statuto, modificare i regolamenti interni, decidere lo scioglimento dell'associazione e la destinazione del patrimonio dell'associazione, decidere la sua fusione con un'altra associazione o la sua affiliazione a un'unione di associazioni, su proposta del consiglio direttivo.

La sua convocazione avviene secondo le stesse modalità dell'assemblea generale ordinaria.

Per la validità della costituzione dell'assemblea generale straordinaria è necessaria la presenza o la rappresentanza di almeno due terzi dei soci.

Se tale quorum non viene raggiunto, l'assemblea viene riconvocata con le stesse modalità previste dall'articolo 12 e può quindi deliberare qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Le decisioni dell'assemblea generale straordinaria vengono prese a maggioranza dei due terzi.

Articolo 16: Donazioni

Con l'accordo del consiglio direttivo, l'associazione può essere tenuta a effettuare donazioni a un'associazione senza scopo di lucro o a ricevere donazioni o lasciti nel rispetto degli obiettivi definiti nell'articolo 3 del presente statuto.

Articolo 17: Scioglimento

In caso di scioglimento pronunciato ai sensi dell'articolo 16, il consiglio di amministrazione nomina uno o più revisori dei conti, incaricati, sotto il suo controllo, della liquidazione e dell'impiego del patrimonio sociale per uno scopo compatibile con quello dell'associazione.

Fatto a Neuilly, il 20 febbraio 2020

Sig.ra Hélène MOLINARI, Presidente